Avv. Enrico Cortesi – Avv. Elisa Albini

I reati connessi al Superbonus 110%

Sei un tecnico, un commercialista o un ragioniere e ti contestano false attestazioni o asseverazioni in tema di Superbonus 110?

Oppure hai acquistato dei crediti fiscali e non li puoi utilizzare perché sono ritenuti inesistenti?

I professionisti di LexLab possono aiutarti e difenderti

Premessa

Come noto, la L. 17 luglio 2020, n. 77 ha introdotto il c.d. “Superbonus 110%”, ovvero la possibilità di riconoscimento di un bonus fiscale per la realizzazione di interventi di miglioramento energetico degli edifici.

L’aspetto più rilevante della normativa è dato dalla possibilità di ottenere un beneficio fiscale riconosciuto sotto forma di detrazione nella misura del 110% dell’ammontare delle spese sostenute per la realizzazione di una serie di interventi di ristrutturazione edilizia che devono avere il necessario effetto di migliorare il rendimento energetico dell’immobile o del complesso edilizio sul quale le opere hanno insistito, ovvero di assicurare gli immobili dal rischio sismico.

Una delle caratteristiche che rende maggiormente appetibile il bonus è quella della sua cedibilità a terzi. L’art. 121 del d.l. 34/2020 consente due forme distinte di cessione:

  1. da un lato, si prevede che l’impresa appaltatrice, praticando il c.d. sconto in fattura, possa acquisire il relativo credito di imposta per un importo pari alla detrazione spettante al cliente, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. dall’altro, è stabilita la mera cessione di un credito d’imposta di pari ammontare alla detrazione, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Per il riconoscimento del miglioramento energetico, ai sensi dell’art. 119, comma III, è necessario:

  1. il rilascio di due attestati di prestazione energetica (APE), da parte di un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata, prima e dopo l’esecuzione dell’intervento.
  2. l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici, sulla base del progetto e della effettiva realizzazione dell’opera e della congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Tali asseverazioni verranno rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori
  3. il visto di conformità, previsto dall’art. 119, comma XI del decreto che è necessario per ottenere le due sopra citate forme di trasmissione del beneficio fiscale e che deve attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Detto visto di conformità potrà essere rilasciato da specifiche categorie di professionisti, trai i quali commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, nonché dai CAF.

Le possibili contestazioni in ambito penale

La normativa citata (art. 119) descrive quindi tre dichiarazioni aventi natura certificativa o attestativa, ovvero:

  1. l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), indicata dall’art. 119, comma III;
  2. il visto di conformità, indicata dall’art. 119, comma XI;
  3. le asseverazioni indicate dall’art. 119, comma XIII
  4. L’attestato di prestazione energetica (A.P.E.)

È il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore.

Si tratta di una dichiarazione asseverata con la quale un tecnico abilitato, attraverso il calcolo di parametri derivanti da una serie di fattori normativamente stabiliti, attesta la prestazione energetica dell’edificio.

  • Il visto di conformità

È definibile come una asseverazione della corrispondenza tra i dati dichiarati in una certa dichiarazione contributiva e la documentazione e le risultanze contabili.

  • Le asseverazioni

Hanno ad oggetto il rispetto dei requisiti tecnici previsti e la congruità delle spese sostenute. Si tratta, in buona sostanza, della specificazione delle caratteristiche che devono presentare gli interventi in termini di miglioramento dell’efficienza energetica.

In tutte e tre le dichiarazioni, la legge impone la presenza di un soggetto dotato di una qualifica professionale che si rispecchia in una particolare abilitazione o nell’appartenenza ad un ordine professionale.

L’A.P.E. e le asseverazioni, devono essere redatte nelle forme ed agli effetti descritti dall’art. 47, D.P.R. 445/2000 ossia quali dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. La previsione ha importanti riflessi penali in ragione di quanto stabilito dall’art. 76, comma 3, D.P.R. 445/2000, a norma del quale le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 47 si devono considerare come fatte al pubblico ufficiale in atto pubblico

Ne consegue l’applicabilità del delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico le cui sanzioni, applicandosi l’art. 76, comma I, D.P.R. 445/200030, potranno essere aumentate da un terzo alla metà. Per quanto riguarda le restanti attestazioni o asseverazioni false (il visto di conformità e le attestazioni relative agli interventi antisismici32), gli autori potranno essere chiamati a rispondere solo del delitto di falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.

Profili di rilevanza penale connessi all’indebito ottenimento della detrazione fiscale prevista dall’art. 119, D. L. n. 34/2020

La predisposizione di una falsa asseverazione è ovviamente funzionale all’ottenimento della detrazione di imposta e, quindi, chi ottiene la detrazione o chi utilizzi il credito d’imposta avendo consapevolezza della sua infondatezza commette un reato.

Sino al mese di febbraio del 2026 le Procure talvolta contestano il fatto con la violazione dell’art. 316 ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche) e talvolta con quella dell’art. 640 bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche).

La Corte di Cassazione, nel novembre 2025 ha quindi rimesso la questione alle Sezioni Unite chiedendo se, in materia di cosiddetti Superbonus 110%, la creazione di un credito di imposta fittizio (in quanto basato su lavori mai eseguiti o eseguiti per un valore inferiore), documentato da fatture per operazioni in tutto o in parte inesistenti, è condotta sussumibile nella fattispecie di reato di cui all’art. 640 bis c.p. ovvero in quella di cui all’art. 316 ter c.p.

Vi è da sottolineare che i predetti reati possono essere contestati non solo alla impresa esecutrice dei lavori che ha ottenuto il credito fiscale fittizio ma anche, in concorso, ai tecnici e/o ai commercialisti che con le loro asseverazioni o visti di conformità falsi hanno contribuito al perfezionarsi del reato.

A tal proposito, è consentito sia il sequestro del credito di imposta generato illecitamente, sia il sequestro preventivo per equivalente del successivo profitto che dalla cessione di tale credito è stato realizzato nel patrimonio dell’indagato e nelle società coinvolte.

Con informazione provvisoria n. 4/2026, le Sezioni Unite della Cassazione hanno risolto le questioni ritenendo la condotta sussumibile nella fattispecie di truffa aggravata, ai sensi degli artt. 640 e 640-bis c.p., in forma consumata.

La responsabilità del terzo cessionario del credito di imposta ai sensi dell’art. 121, D. L. n. 34/2020

È infine frequente che il soggetto terzo (fornitore dell’opera mediante sconto in fattura o terzo estraneo alle opere), consapevole della assenza dei requisiti per accedere del beneficio e delle azioni fraudolente sopra descritte (o partecipe alle stesse), sia divenuto titolare del credito di imposta e ne abbia fatto uso ai fini del calcolo dell’imposta netta.

Considerando che il credito di imposta viene utilizzato direttamente nella liquidazione dell’imposta attraverso la compilazione del modello F24, l’imputabilità del credito in compensazione dell’imposta lorda rende applicabile la contestazione dell’art. 10 quater D. lgs. 74/2000 (Indebita compensazione).

La disposizione, che consta di due ipotesi autonome di reato, sanziona la presentazione, da parte del contribuente, di un modello di pagamento ove vengono esposti crediti non spettanti (art. 10 quater, comma I) o inesistenti (art. 10 quater, comma II) così da conseguire il pagamento di una imposta ridotta rispetto a quella che il soggetto agente avrebbe dovuto effettivamente versare.

In altri termini, la condotta sanzionata dall’art. 10 quater si sostanzia nel pagamento di imposte per un importo inferiore al dovuto, derivante dalla indicazione nel modello di pagamento di un credito del quale il contribuente non è titolare e che funge da fraudolento giustificativo per l’ottenimento del risparmio di spesa.

Anche i crediti di imposta ceduti possono dar luogo, in quanto derivanti direttamente dal diritto originario in capo al committente alla detrazione d’imposta di costi in realtà non sostenuti, al delitto previsto dall’art. 10 quater, comma II del D. Lgs. n. 74/2000, se utilizzati in compensazione dal cessionario, avendo natura di crediti non spettanti o inesistenti.

Ma cosa accade se il terzo cessionario del credito era in buona fede e non sapeva della assenza dei requisiti per accedere del beneficio?

Fatta salva la contestazione di qualsivoglia reato, in questi casi, purtroppo, è tuttavia consentito procedere al sequestro preventivo impeditivo di cui all’art. 321, comma I c.p.p. anche nei confronti del terzo estraneo al reato, quale cessionario di tali crediti, in quanto il sequestro preventivo non finalizzato alla confisca implica solo l’esistenza di un collegamento tra il reato e la cosa, non tra il reato e il suo autore, cosicché possono essere oggetto del provvedimento anche le cose in proprietà di un terzo, estraneo all’illecito ed in buona fede, se la loro libera disponibilità sia idonea ad aggravare od a protrarre le conseguenze del reato, ovvero ad agevolare la commissione di altri reati.

Del resto, ai fini del sequestro impeditivo, è richiesta soltanto la prova di un legame pertinenziale tra la res ed il reato, ossia un collegamento che comprende non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato è stato commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa.

I professionisti di LexLab hanno già difeso soggetti implicati in contestazioni derivante da Superbonus 110 e hanno ottenuto l’archiviazione del procedimento penale.

Quindi se sei un tecnico, un commercialista o un ragioniere e ti contestano false attestazioni o asseverazioni in tema di Superbonus 110, oppure hai acquistato dei crediti fiscali e non li puoi utilizzare perché sono ritenuti inesistenti, contatta i professionisti di LexLab.

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