Avv. Enrico Cortesi – Avv. Elisa Albini

Diffamazione sui social network

Hai pubblicato un post sui social e sei stato denunciato?

Un contenuto pubblicato sui social può avere conseguenze penali. Se sei stato denunciato per diffamazione aggravata, è fondamentale agire subito e con una strategia difensiva efficace.

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Il reato di diffamazione, disciplinato dall’articolo 595 del Codice Penale, tutela il bene giuridico della reputazione, intesa come la stima e la considerazione di cui un individuo gode all’interno della società e dell’ambiente in cui vive e opera.

L’art. 595 del Codice Penale punisce chi, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione con la pena della reclusione fino a 1 anno o con la multa fino a € 1.032,00.

Affinché tale reato possa configurarsi, è necessaria la sussistenza di specifici elementi oggettivi e soggettivi, la cui applicazione assume connotati peculiari nel contesto dei social network come Facebook.

Elementi costitutivi del reato di diffamazione

L’analisi della fattispecie base, descritta dal primo comma dell’art. 595 c.p., richiede la presenza di 3 elementi oggettivi fondamentali:

  1. L’offesa all’altrui reputazione: l’offesa consiste nell’attacco alla reputazione personale, professionale o sociale di un soggetto, attraverso l’attribuzione di fatti o la formulazione di giudizi che ne ledano l’onore e il decoro. La valutazione del carattere offensivo di una comunicazione non deve essere fatta in astratto, ma in concreto, considerando il contesto storico, sociale e culturale in cui la frase viene espressa, nonché le modalità con cui viene percepita dal pubblico di riferimento.
  • La comunicazione con più persone: il reato si perfeziona quando l’espressione offensiva viene comunicata ad almeno due persone (oltre all’agente e all’escluso soggetto passivo). Questo requisito è essenziale per distinguere la diffamazione da altri illeciti. La comunicazione non deve essere necessariamente contestuale; è sufficiente che i destinatari percepiscano l’offesa in momenti diversi.
  • L’assenza della persona offesa: la diffamazione si caratterizza per il fatto che la comunicazione lesiva avviene in assenza della vittima.

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo, per la configurabilità del reato è richiesto il dolo generico. Ciò significa che l’agente deve avere la consapevolezza di pronunciare o scrivere una frase lesiva dell’altrui reputazione e la volontà che tale frase venga a conoscenza di più persone. Non è necessario il fine specifico di offendere (il c.d. animus diffamandi), essendo sufficiente la coscienza e volontà della portata offensiva delle proprie espressioni.

La diffamazione sui social network: l’aggravante del mezzo di pubblicità

La pubblicazione di un contenuto su un social network come Facebook integra una specifica ipotesi aggravata del reato di diffamazione, prevista dal terzo comma dell’art. 595 c.p.

Tale norma prevede un aumento di pena “se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”.

La giurisprudenza consolidata ha da tempo equiparato la diffusione di un messaggio attraverso i social network a un “mezzo di pubblicità”, in ragione della loro peculiare natura e della loro potenzialità diffusiva.

Le caratteristiche principali che giustificano tale equiparazione sono:

  • Diffusione potenzialmente illimitata: un post pubblicato su una bacheca di Facebook, anche se destinata a una cerchia di “amici”, ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato e non controllabile di persone. Attraverso condivisioni, commenti e altre forme di interazione, il contenuto può propagarsi in modo virale, ben oltre la cerchia originaria dei destinatari. Questa potenziale diffusività è intrinseca allo strumento utilizzato.
  • Permanenza del contenuto: a differenza di una comunicazione orale, un post scritto rimane accessibile nel tempo, potendo continuare a ledere la reputazione della persona offesa per un periodo prolungato.

La pena prevista in questo caso è significativamente più severa: reclusione da sei mesi a tre anni o multa non inferiore ad € 516,00.

L’aggravante dell’attribuzione di un fatto determinato

Un’ulteriore circostanza aggravante, che può concorrere con quella del mezzo di pubblicità, è prevista dal secondo comma dell’art. 595 c.p. Questa si verifica “se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato”.

La distinzione è cruciale!

Un’offesa generica si limita a un giudizio di valore negativo sulla persona (es. “Tizio è un disonesto”).

L’attribuzione di un fatto determinato consiste nell’accusare la persona di aver compiuto un’azione specifica, circoscritta nel tempo e nello spazio, che ne lede la reputazione (es. “Tizio il giorno X ha sottratto del denaro dalla cassa del negozio Y”).

Quest’ultima condotta è ritenuta più grave dal legislatore perché l’attribuzione di un fatto specifico, presentandosi con un’apparenza di concretezza e veridicità, è in grado di danneggiare la reputazione in modo più incisivo e credibile rispetto a un mero giudizio negativo.

Nel caso di un post su Facebook, sarà quindi fondamentale analizzare il contenuto del messaggio per verificare se si limiti a esprimere giudizi o se, invece, attribuisca alla persona offesa condotte specifiche e dettagliate.

In sintesi, per valutare la sussistenza del reato di diffamazione aggravata nel caso di specie, occorre accertare:

  • Il contenuto oggettivamente offensivo del post pubblicato su Facebook.
  • La coscienza e volontà da parte dell’autore del post di comunicare a terzi un messaggio con tale valenza lesiva.
  • La pubblicazione del post su una bacheca o in un gruppo, che di per sé integra sia la comunicazione con più persone sia l’aggravante del mezzo di pubblicità.
  • L’eventuale presenza di attribuzioni di fatti determinati, che comporterebbe l’applicazione dell’ulteriore aggravante prevista dal secondo comma dell’art. 595 c.p.

Ma se ho detto la verità?

La scriminante della prova della notorietà o della verità del fatto attribuito alla persona offesa ex art. 596 c.p.

In materia di diffamazione, la legge prevede un complesso bilanciamento tra la tutela della reputazione individuale e la libertà di manifestazione del pensiero. In questo quadro, l’articolo 596 del Codice Penale disciplina la cosiddetta “exceptio veritatis”, ovvero la possibilità per l’imputato di provare, a sua discolpa, la verità del fatto attribuito alla persona offesa. Tuttavia, tale possibilità non è una regola generale, ma un’eccezione soggetta a rigorose condizioni.

Il principio generale: l’irrilevanza della verità del fatto

Il primo comma dell’art. 596 c.p. stabilisce la regola fondamentale: “Il colpevole del delitto previsto dall’articolo precedente non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa”.

Questo significa che, di norma, anche affermare un fatto vero può costituire diffamazione se lede l’altrui reputazione. L’ordinamento, infatti, non tutela solo la “verità” di una persona, ma anche la sua immagine sociale e il diritto a non vedere esposti pubblicamente aspetti della propria vita, anche se veritieri, che possano lederne l’onore e il decoro. La giurisprudenza ha chiarito che l’elemento soggettivo del reato, il dolo generico, consiste nella consapevolezza di pronunciare frasi offensive, e l’eventuale errore sulla veridicità dei fatti non esclude tale dolo, “potendo il reato essere consumato anche propalando la verità”.

Le Condizioni per l’Ammissibilità della Prova Liberatoria

La prova della verità del fatto (exceptio veritatis) è ammessa solo in circostanze eccezionali e tassativamente indicate dalla legge. Il presupposto indispensabile per poter accedere a questa prova liberatoria è che l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato.

Non è quindi possibile avvalersi di questa scriminante se l’offesa si limita a un giudizio di valore generico (es. “Tizio è un incompetente”).

Qualora l’offesa riguardi un fatto determinato, l’art. 596, comma 3, c.p. ammette la prova della verità nei seguenti 3 casi:

  1. Se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni: questa ipotesi risponde a un interesse pubblico di trasparenza e controllo sull’operato di chi esercita funzioni pubbliche.
  1. Se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale: la pendenza di un procedimento penale per lo stesso fatto oggetto dell’affermazione diffamatoria apre la via alla prova della verità. È importante sottolineare, come chiarito dalla giurisprudenza, che la mera pendenza del procedimento non è di per sé sufficiente a scriminare la condotta. Essa costituisce solo la condizione che abilita l’imputato di diffamazione a fornire la prova della verità del fatto nel proprio giudizio.
  1. Se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito: In questo caso, è la stessa persona offesa che, sentendosi sicura della propria posizione, chiede al giudice di accertare la verità, accettando così il rischio di un’indagine che potrebbe concludersi a suo sfavore.

La natura della prova e l’onere dell’imputato

Quando si rientra in una delle ipotesi sopra descritte, l’imputato è ammesso a fornire la prova della verità del fatto.

In tema di diffamazione, la cd. prova liberatoria di cui all’art. 596 cod. pen. postula non soltanto la condizione che, nei confronti della persona la cui reputazione è stata offesa, sia pendente un procedimento penale, ma anche la piena dimostrazione della esistenza del fatto attribuito al diffamato, dimostrazione che può essere diretta, cioè acquisibile nel medesimo procedimento penale, ovvero indiretta, cioè fornita mediante la produzione della pronunzia irrevocabile di condanna.

Il giudice del procedimento per diffamazione ha il dovere di compiere tale accertamento in via incidentale, qualora la prova non emerga da una sentenza irrevocabile di condanna a carico della persona offesa. A tal fine, il giudice deve ammettere le prove richieste dall’imputato (documenti, testimonianze, etc.) volte a dimostrare la veridicità di quanto affermato.

L’esito della prova: l’esclusione della punibilità

La prova piena della verità del fatto determinato opera come una causa di non punibilità.

Tuttavia, anche quando il fatto è vero, si può essere comunque puniti se:

  • i toni utilizzati sono offensivi;
  • il linguaggio è denigratorio o sproporzionato.

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