Avv. Enrico Cortesi – Avv. Elisa Albini

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Reati in materia di armi

In base alla normativa, è possibile delineare un quadro organico dei principali reati che possono essere contestati a chi detiene un’arma o è titolare di un porto d’armi. La disciplina penale in materia distingue nettamente tra la “detenzione” (il possesso di un’arma presso la propria abitazione o sue pertinenze) e il “porto” (il portare con sé l’arma al di fuori di detti luoghi).

A. Reati in Materia di Detenzione di Armi

La detenzione di armi è subordinata a un regime autorizzatorio e di controllo da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza. Le principali fattispecie di reato riguardano la violazione degli obblighi di denuncia, la custodia e la natura stessa dell’arma detenuta.

1. Detenzione Abusiva o Illegale di Armi

Il presupposto per la legale detenzione di armi è l’adempimento dell’obbligo di denuncia. L’articolo 38 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) stabilisce che chiunque detenga armi, parti di esse, munizioni o materie esplodenti deve farne denuncia entro 72 ore all’ufficio locale di pubblica sicurezza o al comando dei Carabinieri.

La violazione di tale obbligo integra diverse fattispecie di reato, a seconda della natura dell’arma:

  • Contravvenzione di detenzione abusiva di armi (art. 697 c.p.): Questa fattispecie punisce con l’arresto o l’ammenda chiunque detenga armi o munizioni senza averne fatto denuncia, quando questa è richiesta. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che tale contravvenzione si applica, ad esempio, alla detenzione in assenza di denuncia di armi “ad avancarica” o fabbricate prima del 1890, che non sono qualificate come armi comuni da sparo.
  • Delitto di detenzione illegale di armi (artt. 2 e 7, L. n. 895/1967): La detenzione di armi comuni da sparo o parti di esse senza la tempestiva presentazione della denuncia ai sensi dell’art. 38 TULPS integra il più grave delitto previsto dalla legge speciale sul controllo delle armi. La Corte di Cassazione ha specificato che la “illegale detenzione” sanzionata da queste norme consiste proprio nella detenzione di armi senza la preventiva denuncia, atto che permette all’autorità di avere conoscenza del luogo di custodia e di effettuare i controlli necessari.

È fondamentale notare che, in caso di acquisto di armi per successione mortis causa, l’erede che adempie all’obbligo di denunciare la detenzione e di richiedere il rilascio di una propria licenza (ad esempio, per collezione) detiene legalmente le armi. La detenzione diviene illegale solo se l’Autorità rigetta la richiesta di licenza o ne ordina la consegna.

2. Detenzione di Armi Clandestine

Una fattispecie di particolare gravità è la detenzione di armi clandestine. L’articolo 23 della Legge n. 110/1975 definisce come clandestine le armi comuni da sparo non catalogate o sprovviste dei numeri e contrassegni identificativi prescritti.

La stessa norma punisce con pene severe le diverse condotte relative a tali armi:

  • Fabbricazione, importazione, esportazione, commercio, vendita o cessione: reclusione da tre a dieci anni e multa.
  • Detenzione: reclusione da uno a sei anni e multa.
  • Porto in luogo pubblico o aperto al pubblico: reclusione da due a otto anni e multa.

Anche in questo caso, la giurisprudenza ha precisato che se un’arma, pur essendo priva di matricola, fa parte di una collezione regolarmente ereditata e denunciata dal nuovo detentore, la sua detenzione è da considerarsi legittima fino a un eventuale provvedimento contrario dell’autorità, non configurandosi il reato di detenzione di arma clandestina.

3. Omessa Custodia di Armi

Anche chi detiene legalmente un’arma è tenuto a rispettare specifici obblighi di custodia per prevenire che persone non autorizzate possano impossessarsene. L’articolo 20-bis della Legge n. 110/1975 (introdotto dall’art. 9 del D.L. n. 152/1991) punisce:

“Chiunque trascura di adoperare, nella custodia delle armi munizioni ed esplosivi di cui al comma 1 le cautele necessarie per impedire che alcuna delle persone indicate nel medesimo comma 1 [minori, incapaci, tossicodipendenti, persone imperite] giunga ad impossessarsene agevolmente, è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda fino a lire due milioni”.

La giurisprudenza ha confermato che la mancata adozione di cautele idonee a impedire il facile impossessamento delle armi da parte di terzi integra tale reato. Ad esempio, è stata ritenuta non conforme la custodia di armi da collezione riposte “alla rinfusa in un mobile non idoneo” in un immobile privo di adeguati sistemi di sicurezza.

4. Omessa Consegna di Armi

L’articolo 698 del Codice Penale punisce con l’arresto o l’ammenda chiunque trasgredisca all’ordine, legalmente dato dall’Autorità, di consegnare le armi o le munizioni da lui detenute entro un termine prescritto. Questo reato presuppone una detenzione inizialmente legittima, che diventa illecita a seguito dell’inottemperanza a un ordine dell’autorità.

B. Reati in Materia di Porto d’Armi

Il porto d’armi è soggetto a un regime ancora più restrittivo, basato sul rilascio di una specifica licenza da parte del Questore o del Prefetto in caso di “dimostrato bisogno” (art. 42 TULPS).

1. Porto Abusivo di Armi

Il porto di un’arma al di fuori della propria abitazione o delle sue pertinenze senza la prescritta licenza dell’autorità costituisce il reato di porto abusivo d’armi. La normativa distingue diverse situazioni:

  • Porto illegale di armi da guerra o tipo guerra, o armi comuni da sparo (art. 4, L. n. 895/1967): Questa norma punisce con la reclusione da due a dieci anni e con la multa chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi indicate nell’art. 1 della stessa legge.
  • Porto di armi per cui non è ammessa licenza (art. 4-bis, L. n. 110/1975): Punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, fuori dalla propria abitazione, porta un’arma per la quale non è ammessa licenza.
  • Porto di armi clandestine (art. 23, L. n. 110/1975): Come già menzionato, il porto in luogo pubblico di un’arma clandestina è punito con la reclusione da due a otto anni e la multa.

2. Porto di Oggetti Atti ad Offendere (c.d. Armi Improprie)

L’articolo 4, secondo comma, della Legge n. 110/1975 disciplina il porto di oggetti che, pur non essendo armi in senso proprio, sono atti ad offendere. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 139 del 2023, ha chiarito la struttura di questa norma, distinguendo due categorie di oggetti:

  • Strumenti “nominati”: La prima parte del comma vieta di portare, senza “giustificato motivo”, oggetti specificamente elencati come “bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche”. Per la punibilità è sufficiente l’assenza di un giustificato motivo, inteso come un’esigenza lecita correlata alla natura dell’oggetto, alle condizioni del portatore e al contesto.
  • Strumenti “innominati”: La seconda parte del comma estende il divieto a “qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l’offesa alla persona”. In questo caso, per la punibilità sono necessarie due condizioni cumulative: l’assenza di un giustificato motivo e la sussistenza di circostanze di tempo e luogo che rendano probabile l’uso offensivo dell’oggetto.

La Corte Costituzionale ha inoltre affermato che, anche per gli strumenti “nominati” (per i quali il pericolo è presunto dalla legge), il giudice deve applicare il principio di offensività “in concreto”, escludendo la punibilità quando, alla luce delle caratteristiche dell’oggetto o delle condizioni spazio-temporali del porto, manchi ogni ragionevole possibilità di produzione del danno.

In conclusione, la legislazione in materia di armi delinea un sistema complesso di reati, differenziati in base alla condotta (detenzione o porto), alla tipologia di arma (comune, clandestina, antica, impropria) e al rispetto degli obblighi amministrativi di denuncia e custodia. La giurisprudenza svolge un ruolo cruciale nell’interpretare tali norme, bilanciando le esigenze di ordine pubblico con i principi costituzionali di offensività e proporzionalità.

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