Avv. Enrico Cortesi – Avv. Elisa Albini

Reato di maltrattamenti in famiglia: quando sussiste davvero e come difendersi

Il reato di maltrattamenti in famiglia è disciplinato dall’art. 572 c.p. che punisce “chiunque […] maltratta una persona della famiglia o comunque convivente […] o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte”.

La fattispecie è posta a tutela dell’incolumità fisica e psichica delle persone all’interno di specifici contesti relazionali caratterizzati da un rapporto di fiducia e affidamento.

In ragione della complessità della materia, è fondamentale comprendere quando il reato possa dirsi realmente configurato e quali siano le principali strategie difensive utilizzabili nel corso del procedimento penale.

Quando si configura il reato di maltrattamenti

L’elemento oggettivo del reato si compone di tre aspetti fondamentali: la condotta, la qualità del soggetto passivo e l’evento.

  • La Condotta di “Maltrattare”: Il reato di maltrattamenti è un reato abituale, che non si configura con un singolo atto, ma richiede una serie di condotte vessatorie, aggressive, denigratorie o umilianti, reiterate nel tempo, che impongono alla vittima un regime di vita penoso e intollerabile.
    Perché il reato sussista, quindi, non è sufficiente un singolo episodio di violenza o litigio ma la presenza di una condotta abituale e reiterata nel tempo. Un singolo episodio, anche grave, potrebbe integrare altri reati — come lesioni, minacce o percosse — ma non il delitto di maltrattamenti.
  • La Qualità del Soggetto Passivo: La norma individua specifiche categorie di persone offese, tra cui “una persona della famiglia o comunque convivente”. La nozione di “convivenza” è stata oggetto di un acceso dibattito giurisprudenziale.
    • Un orientamento estensivo, volto a garantire una tutela più ampia, ha ricompreso nell’ambito dell’art. 572 c.p. anche relazioni non caratterizzate da una coabitazione stabile, valorizzando il “dato sostanziale della condivisione di progetti di vita”. Secondo questa lettura, il reato sarebbe configurabile anche in presenza di un “rapporto familiare di mero fatto, caratterizzato dalla messa in atto di un progetto di vita basato sulla reciproca solidarietà ed assistenza”.
    • Tuttavia, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 98 del 2021, ha sollevato dubbi su tale interpretazione, evidenziando il rischio di violazione del principio di determinatezza e del divieto di analogia in malam partem (art. 25, co. 2, Cost.). La Corte ha sottolineato che l’interpretazione del giudice deve rimanere nell’alveo dei significati letterali che il consociato può desumere dalla norma. Estendere la nozione di “convivenza” a rapporti affettivi senza coabitazione potrebbe rappresentare un’interpretazione analogica non consentita, in quanto l’art. 612-bis c.p. (atti persecutori) già prevede un’aggravante specifica per i fatti commessi da persona legata da relazione affettiva alla vittima.
  • L’Evento: L’evento del reato consiste nell’imposizione di un regime di vita vessatorio e mortificante, che causa sofferenze fisiche e morali alla vittima. Ai sensi del 5° comma dell’art. 572 c.p., “Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti […] si considera persona offesa dal reato”.

L’elemento psicologico del reato

Per la configurazione del delitto è richiesto il dolo generico, ossia la coscienza e volontà di sottoporre la vittima a sofferenze fisiche o psicologiche in modo continuativo, imponendo un regime di vita vessatorio.

Non è necessario che l’imputato persegua uno scopo specifico, quale quello di cagionare un particolare danno, è sufficiente la consapevolezza della natura abituale delle proprie condotte e della loro capacità lesiva.

Le aggravanti previste dalla legge

A seguito delle modifiche introdotte dalla L. 19 luglio 2019, n. 69, l’art. 572 c.p. prevede diverse circostanze aggravanti, che comportano un aumento di pena.

In particolare, il 2° comma dell’art. 572 c.p. stabilisce un aumento di pena “fino alla metà” se il fatto è commesso:

  • in presenza o in danno di persona minore;
  • in danno di donne in gravidanza;
  • in danno di persone con disabilità;
  • se il fatto è commesso con armi.

La giurisprudenza ha chiarito che, data la natura permanente del reato, è sufficiente che anche una sola delle condotte vessatorie sia stata posta in essere dopo l’entrata in vigore della L. n. 69/2019 perché trovi applicazione la nuova e più severa circostanza aggravante ad effetto speciale.

Le principali strategie difensive

Ogni procedimento per maltrattamenti richiede una valutazione approfondita degli elementi probatori e del contesto relazionale. Le possibili linee difensive variano caso per caso, ma alcune questioni ricorrono frequentemente.

1. Insussistenza del requisito della convivenza

Quando manca una stabile coabitazione, la difesa può sostenere che il rapporto non rientri nell’ambito applicativo dell’art. 572 c.p.

A sostegno di tale tesi, è fondamentale richiamare i principi espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 98 del 2021. La difesa può sostenere che un’interpretazione estensiva della nozione di “convivenza” fino a includere relazioni affettive senza coabitazione viola il divieto di analogia in malam partem.

Pertanto, la difesa dovrebbe evidenziare l’assenza di una condivisione continuativa di spazi fisici e di un progetto di vita comune consolidato, chiedendo la riqualificazione del fatto in un reato meno grave (es. percosse, lesioni, minaccia) o, se ne ricorrono i presupposti, nel delitto di atti persecutori.

La distinzione è fondamentale perché incide sia sul trattamento sanzionatorio sia sulle misure cautelari applicabili.

2. Carenza dell’abitualità delle condotte

Un’altra linea difensiva consiste nel dimostrare che gli episodi contestati siano isolati, sporadici e privi della continuità richiesta dalla norma.

La semplice conflittualità di coppia, anche intensa, non coincide automaticamente con il reato di maltrattamenti in quanto, per la configurazione del delitto di maltrattamenti è necessario dimostrare un vero e proprio sistema di sopraffazione stabile nel tempo: litigare non è reato!

3. Reciprocità delle Condotte e Assenza di Prevaricazione

Un’altra strategia difensiva consiste nel dimostrare che il contesto relazionale era caratterizzato da un’elevata litigiosità reciproca, e non da una prevaricazione unilaterale dell’imputato sulla vittima.

Se emerge che entrambi i soggetti si sono resi protagonisti di aggressioni o violenze verbali reciproche, può venire meno il presupposto del delitto di maltrattamenti, che implica una posizione di soggezione della vittima.

4. Inattendibilità della persona offesa

Spesso l’accusa si fonda in larga misura sulle dichiarazioni della persona offesa.

Per questo motivo, la Difesa deve condurre un attento e scrupoloso controesame per far emergere eventuali contraddizioni, incongruenze o elementi che minino l’attendibilità della persona offesa.

Elementi come la ritrattazione delle accuse, la remissione della querela o la ripresa della convivenza, sebbene la giurisprudenza inviti a valutarli con cautela, possono essere utilizzati dalla difesa per sostenere l’inattendibilità delle accuse originarie, specialmente se corroborati da altri elementi o se il racconto della persona offesa appare intrinsecamente illogico o motivato da intenti ritorsivi.

5. Questioni relative alle circostanze aggravanti

Qualora la sussistenza del reato base sia difficilmente contestabile, la difesa può concentrarsi sulla non configurabilità delle circostanze aggravanti.

Ad esempio, per l’aggravante della commissione del fatto in danno di un minore, è necessario che la condotta maltrattante sia stata direttamente rivolta contro di lui. Se il minore ha solo assistito ai maltrattamenti verso un altro familiare, si configurerà l’aggravante della “presenza” del minore, ma non quella del “danno” diretto, con possibili riflessi sulla determinazione della pena.

Inoltre, in relazione all’applicazione di norme più severe sopravvenute, come la L. n. 69/2019, la difesa deve verificare scrupolosamente la collocazione temporale delle condotte. Se tutti i fatti contestati sono antecedenti all’entrata in vigore della nuova legge, non potrà essere applicata la nuova aggravante ad effetto speciale.

Tale principio di irretroattività della norma penale sfavorevole si estende anche alle disposizioni che incidono sull’esecuzione della pena, come quelle che precludono la sospensione dell’ordine di esecuzione.

In conclusione, la difesa nel reato di maltrattamenti richiede un’analisi dettagliata dei presupposti fattuali e giuridici della contestazione, con particolare attenzione alla natura del rapporto tra le parti, alla sistematicità delle condotte e all’attendibilità delle fonti di prova, sfruttando i principi costituzionali di legalità e determinatezza per contrastare interpretazioni estensive della norma incriminatrice.

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